La nuova disciplina del processo di Cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, introdotta dal decreto-legge 145 del 2024, è costituzionalmente illegittima per violazione del diritto di difesa dove dispone che trovi applicazione la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di Mandato d'arresto europeo consensuale, secondo cui la Cassazione giudica in camera di consiglio senza intervento delle parti.
Lo ha deciso la Consulta che ha stabilito che sono invece da applicare le norme sul Mandato di arresto europeo ordinario che assicurano tempi contenuti e garanzie.
In particolare, la nuova disciplina prevede che, sulla convalida dei trattenimenti del cittadino straniero espulso o richiedente protezione internazionale, la Cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti.
Il novellato articolo 14, comma 6, del testo unico sull'immigrazione ha, infatti, stabilito che nel giudizio di Cassazione sulla convalida del trattenimento si osservano le norme relative alla procedura consensuale in materia di mandato d'arresto europeo, per effetto delle quali la Cassazione, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza l'intervento delle parti e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza. In questo modo, ad avviso della Consulta, sono violati il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
La Corte costituzionale - che ha affrontato questo tema su ricorso della stessa Cassazione - ha, quindi, individuato nella disciplina procedurale sul Mandato d'arresto europeo ordinario il dato normativo utile alla ricostruzione del frammento precettivo rimosso in quanto incostituzionale. La Corte ha ritenuto che il procedimento di legittimità in materia di Mandato d'arresto ordinario costituisca il referente normativo più vicino alla disciplina dichiarata parzialmente illegittima.
Esso, infatti, condivide con il rito relativo al Mandato d'arresto europeo consensuale la funzione e l'oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità oltre che per un più articolato iter includente l'udienza camerale.
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