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Passati in giudicato i patteggiamenti di Palamara a Perugia

Passati in giudicato i patteggiamenti di Palamara a Perugia

'Mancata impugnazione' rileva la procura della Repubblica

PERUGIA, 23 ottobre 2023, 18:18

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Sono passate in giudicato per "mancata impugnazione" le due sentenze che emesse dal tribunale di Perugia nei confronti dell'ex magistrato romano, Luca Palamara, che ha patteggiato ad un anno e a quattro mesi due dei procedimenti a suo carico a Perugia.

E' quanto si legge nella relazione che il procuratore del capoluogo umbro, Raffaele Cantone ha inviato alla procura generale della Corte di appello di Perugia in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
    Ancora in corso, invece, il terzo procedimento che vede coinvolto, sempre a Perugia, l'ex presidente dell'Anm, insieme al magistrato Stefano Rocco Fava.
    "Le scelte fatte, che non hanno affatto sconfessato l'ottimo lavoro svolto nelle indagini - scrive Cantone nella relazione, nella quale sono omessi i nomi - hanno inteso privilegiare, in linea con lo spirito della riforma Cartabia, l'esigenza di una definizione rapida di processi, la cui gestione avrebbe particolarmente impegnato il tribunale per i prossimi anni, incidendo in modo rilevante sulla gestione ordinaria dei dibattimenti".
    Cantone nella relazione ricorda che "in entrambi i casi" Palamara "era chiamato a rispondere di corruzione ed in uno dei due anche di rivelazione di segreto di ufficio".

"Il primo dei due procedimenti - scrive il procuratore -, dopo una lunga e defatigante udienza preliminare costellata da tante eccezioni processuali, era approdato a giudizio e faceva prevedere un dibattimento lungo ed articolato; il secondo, invece, era ancora all'udienza preliminare. Anche a seguito di richiesta dei difensori dell'imputato, tenendo conto altresì dell'elaborazione giurisprudenziale più recente, si è ritenuto di modificare l'imputazione, derubricando le originarie imputazioni di corruzione in quella di traffico di influenze illecite, rimettendo in tal modo in termini le parti per concordare la definizione con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Anche per l'altra imputazione si è giunti alla medesima definizione, patteggiando un aumento in continuazione con la prima sentenza".
   
   

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