Il divieto del terzo mandato
consecutivo a presidente della Giunta regionale "è un principio
fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione. Esso costituisce
l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta
a bilanciare contrapposti principi e a fungere da 'temperamento
di sistema' rispetto all'elezione diretta del vertice
monocratico, cui fa da "ponderato contraltare". E' quanto scrive
la Consulta nelle motivazioni della sentenza con cui il 9 aprile
scorso ha dichiarato incostituzionale la legge della Campania
sul terzo mandato.
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