Su cosa puntavano i loro soldi i
calciatori inclusi nell'indagine della procura di Milano su
scommesse illegali, e sui quali la giustizia sportiva non ha
ancora emesso un giudizio? E' questa la discriminante su
eventuali nuovi sviluppi per il mondo del calcio, dopo la
notizia che un gruppo numeroso - oltre a Fagioli, Tonali e
Zaniolo - di giocatori è indagato dalla giustizia ordinaria. I
pm milanesi hanno infatti disposto l'invio degli atti alla
procura della Federcalcio. Il capo di quell'ufficio, Giuseppe
Chinè, e i suoi collaboratori attendono le carte per valutarle.
Con dei punti fermi: Fagioli e Tonali hanno già patteggiato per
le loro scommesse sul calcio, il ruolo di 'collettori' di
scommesse non è un profilo di illecito sportivo, ma - come
spiega l'avvocato Cesare Di Cintio, socio fondatore di DCF Sport
- c'è l'omessa denuncia in caso si trattasse di scommesse non
consentite, ovvero sul calcio; e nel caso peggiore potrebbe
incidere l'art.4, quello che regola la lealtà sportiva dei
tesserati. Quanto a Ricci, Paredes, Perin e gli altri nomi
nuovi, puntare su siti illegali al video poker è sportivamente
irrilevante, eventuali scommesse sul calcio invece peserebbero
anche per la giustizia Figc.
"Se per i calciatori già giudicati i fatti oggetto di indagine
fossero gli stessi, potrebbe essere rilevato un 'ne bis in
idem'; nel caso in cui, invece si trattasse di eventi diversi,
questi potranno essere oggetto di una nuova valutazione da parte
della procura", spiega in prima battuta Di Cintio. "A livello
penale la condotta ha rilevanza ai sensi dell'art.4 comma 3
della legge 401/1989 - spiega il legale - che disciplina la
partecipazione a giochi su piattaforme non autorizzate
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che prevede come
sanzione l'arresto fino a tre mesi, convertibile in sanzione
pecuniaria, e un'ammenda fino a 500 euro. In termini di
giustizia sportiva, c'è l'art.24 del Codice di giustizia
sportiva Figc che prevede che ai calciatori è fatto divieto di
scommettere, direttamente o indirettamente, su incontri
ufficiali organizzati dalla Figc, Fifa e Uefa, che avvenga
presso soggetti autorizzati o meno. La sanzione prevista è la
squalifica non inferiore a tre anni e l'ammenda non inferiore a
25.000 euro, sanzioni che potrebbero aumentare in caso di
recidiva".
L'avvocato specifica poi che "se le scommesse riguardano
invece eventi diversi da quelli calcistici suddetti, la condotta
non è specificatamente sanzionata dal Codice Figc". In sostanza
il poker online non pesa. Il codice di giustizia sportiva,
prosegue Di Cintio, "disciplina anche l'ipotesi dell'omessa
denuncia da parte di chi era a conoscenza delle scommesse e non
ha informato la Procura Federale, ma ad oggi di ciò non sembra
ci siano ipotesi". Resta il dubbio su cosa possa essere
contestato a Fagioli e Tonali come 'collettori' di scommesse:
"Prima di esprimere una opinione compiuta bisognerebbe conoscere
i contorni precisi della vicenda. Sul punto, l'articolo 4 del
Codice Figc - conclude il legale - potrebbe costituire il
presupposto normativo attraverso cui la Procura Federale
potrebbe valutare, in via preliminare, anche queste condotte per
approfondirne poi l'eventuale rilevanza disciplinare in un
secondo momento".
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