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Procuratore Catania, le regole per copia atti a giornalisti

Procuratore Catania, le regole per copia atti a giornalisti

Domanda in segreteria e rilascio dopo il pagamento dei diritti

CATANIA, 19 febbraio 2025, 14:23

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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L'esigenza di garantire il diritto di cronaca e il correlativo diritto della collettività a essere informata su fatti di rilevanza pubblica, deve essere contemperata, sia con i diritti della persona che con le esigenze investigative. Ne consegue che possono essere forniti ai mezzi d'informazione: provvedimenti cautelari reali e personali e ogni altro provvedimento preso dal Giudice avente a oggetto la libertà personale una volta comunicati alle parti, ovvero il patrimonio dei soggetti sottoposti alle indagini, i provvedimenti pre-cautelari presi in via d'urgenza dal Pm (fermi e sequestri preventivi urgenti) una volta convalidati dal Giudice, nonchè gli atti conclusivi delle indagini (sempre dopo che gli stessi siano stati notificati alle parti) vale a dire avvisi di conclusione indagini, richieste di rinvio a giudizio e decreti di citazione a giudizio. E' quanto si legge in un documento redatto dal Procuratore di Catania, Francesco Curcio, sul rilascio degli atti del procedimento penale agli organi di informazione. In documento di sette pagine il capo dell'ufficio spiega in dettaglio criteri, casi e modalità, ricordando che è riservata al Procuratore l'espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta. Il rilascio della copia sarà esclusivamente su supporto informatico, con pagamento di diritti corrispondenti a quelli previsti per le parti processuali Il rilascio della copia non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e di tutela del diritto delle persone secondo un equo bilanciamento di questi diritti con il diritto all'informazione sulla base dei criteri e delle indicazioni sopra enunciate, anche ricorrendo alla apposizione di omissis ove necessario. Bisogna evitare ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili, assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione. Bisogna evitare ogni ingiustificata diffusione di notizie e immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori. Il rilascio di copia sarà sempre preceduto dalla apposizione di omissis dei dati sensibili la cui conoscenza non è essenziale per la comprensione del fatto reato (quali, a titolo esemplificativo, la residenza degli indagati e parti offese ovvero i numeri delle loro utenze quando ancora in uso e simili).
    Il rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione è curato esclusivamente dalla segreteria del Procuratore e la relativa richiesta dovrà essere formulata per iscritto: da giornalista professionista iscritto all'Ordine o pubblicista su delega scritta del direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, interessata all'ottenimento della copia. La delega del direttore responsabile sarà prodotta solo nella prima istanza depositata in Procura dal giornalista e sarà sostituita, a cura del giornalista stesso, nel caso di variazione della testata per cui presta la sua opera. I giornalisti free lance dovranno documentare, nell'istanza di rilascio copie - o, almeno, nella prima istanza prodotta alla Procura, che conducono professionalmente inchieste giornalistiche/studi/pubblicazioni (on line ovvero su carta stampata) su temi di attualità o storici, sociali, politici criminologici ed economici Il rilascio della copia sarà esclusivamente su supporto informatico, con pagamento di diritti corrispondenti a quelli previsti per le parti processuali. Tutto il carteggio relativo al rilascio delle copie dei provvedimenti ai giornalisti non è inserito nel fascicolo processuale ed è conservato riservatamente nella segreteria del Procuratore.
    Copia del documento è stato inviato al Csm, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore generale, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Catania, nonché al Consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti della Sicilia ed alla Federazione nazionale della stampa.
   

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