Più commi di due diversi
articoli, l'1 - che definisce le aree idonee e non idonee per la
realizzazione degli impianti da energia rinnovabile - e il 3 -
che prevede l'iter per le deroghe ai Comuni - sono le due norme
censurate dal Governo che ha impugnato la legge regionale della
Sardegna sulle aree idonee.
Nello specifico, secondo il Cdm su proposta del ministro
Calderoli, la legge regionale, nelle parti contestate, eccede
"le competenze statutarie riconosciute alla Regione Sardegna
dallo Statuto Speciale, ponendosi in contrasto con la normativa
statale di riferimento che detta i principi fondamentali,
vincolanti per le Regioni, in materia di 'produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia', violando quindi
l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione".
"Poiché la disciplina statale di riferimento è di derivazione
eurounitaria, si evidenzia, altresì, la violazione dell'articolo
117, primo comma, della Costituzione, secondo cui 'la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali' -
si legge ancora nel dettaglio dei motivi del ricorso - Inoltre,
la previsione secondo cui la legge regionale trova applicazione
anche nei confronti degli impianti a fonti rinnovabili per i
quali il procedimento autorizzativo si sia già concluso e i
diritti dei proponenti già acquisiti, presentandosi alla stregua
di sopravvenienza normativa sfavorevole nei confronti degli
operatori, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza di
cui all'art. 3 della Costituzione, di certezza del diritto e del
legittimo affidamento, nonché di libertà di iniziativa economica
di cui all'art. 41 della Costituzione".
Relativamente all'articolo 3, secondo il Cdm, "prevedendo
particolari procedure, che oltre a sovrapporre profili
amministrativi e politici, si pongono in contrasto con la
disciplina nazionale del procedimento amministrativo" di
determina "un contrasto con l'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, che demanda al legislatore
statale la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni,
violando altresì la lettera s) dello stesso articolo 117,
secondo comma? che affida allo Stato la tutela dei beni
culturali e paesaggistici".
Decreto aree idonee, per Cdm 'ordinanza Consiglio di Stato limita spazi Regioni'
A fronte dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso una parte del Decreto aree idonee del Mase (art. 7, comma 2, lettera c), "ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree 'immediatamente' idonee, ne consegue l'illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021". E' quanto si legge nelle motivazioni del ricorso del Consiglio dei ministri sulla legge della Regione Sardegna che ha individuato - prima in Italia - le aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Nella nota pubblicata sul sito del Dipartimento Affari regionali si legge che "Il che conferma la rigidità delle norme statali in materia e l'esiguità dello spazio lasciato alla disciplina regionale".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA