Il diritto dell'Unione europea
impone ad uno Stato membro di riconoscere il matrimonio tra
persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro e
non la trascrizione dell'atto di matrimonio in un registro dello
stato civile. Diverso è il caso in cui la trascrizione risulti
essere l'unico mezzo per riconoscere un matrimonio tra persone
dello stesso sesso in uno Stato membro che non lo preveda.
Questo il parere, non vincolante, dell'Avvocato generale J.
Richard de la Tour, in un caso riguardante due cittadini
polacchi, uno dei quali con cittadinanza tedesca, che si sono
sposati a Berlino nel 2018 e che hanno poi visto respinta la
richiesta di trascrizione del loro atto di matrimonio tedesco
nel registro dello stato civile polacco.
Tale richiesta è stata respinta con la motivazione che il
diritto polacco non prevede il matrimonio tra persone dello
stesso sesso. L'assenza di qualsiasi riconoscimento di un
vincolo matrimoniale instaurato in un altro Stato membro,
secondo l'avvocato, costituisce una limitazione alla libertà di
circolazione e di soggiorno dei cittadini Ue e può pregiudicare
il rispetto della vita privata e familiare. Per questo motivo
gli Stati membri che non prevedono il matrimonio tra persone
dello stesso sesso devono introdurre procedure adeguate per
garantire la pubblicità nei confronti dei terzi dei matrimoni
contratti in un altro Stato membro e non lasciare così le coppie
omosessuali in un vuoto giuridico. Spetta agli Stati membri
definire le modalità di riconoscimento delle coppie omosessuali.
Tale riconoscimento non richiede la trascrizione dell'atto di
matrimonio straniero in un registro dello stato civile, a
condizione che il matrimonio produca i suoi effetti senza tale
formalità. Tuttavia, vista l'assenza di soluzioni alternative in
Polonia che consentano di provare lo status matrimoniale,
l'avvocato generale conclude che l'obbligo di trascrizione
dell'atto di matrimonio si impone a tale Stato membro.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA