Il Consiglio regionale d'Abruzzo,
con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra, ha
approvato il progetto di legge "Norme in materia di superamento
delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato
delle funzioni nei Comuni Montani". Si tratta di un intervento
di riordino istituzionale dei territori montani e delle aree
interne con un approccio normativo che disciplini il superamento
delle ex Comunità montane e che spinga all'esercizio associato
di funzioni nei Comuni montani. La norma prevede la concessione
di un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti
ripartito in base ai seguenti requisiti: estensione del
territorio montano; numero delle funzioni comunali esercitate in
forma associata; numero dei Comuni dell'Unione montana;
popolazione dell'Unione; indice di spopolamento. Lo stanziamento
previsto per l'applicazione delle disposizioni presenti nel
testo di legge è pari a 830 mila euro per il 2023, 1.330.000 per
il 2024 e 2.050.00 per il 2025.
Come recita una nota del consiglio regionale, l'obiettivo è
porre termine alla gestione commissariale delle ex Comunità
montane e insediare organi di governo pienamente legittimati e
rappresentativi del territorio, dare corpo all'esigenza di
mantenere e non disperdere il legame associativo tra i comuni,
succedere all'esperienza, ormai esaurita, delle comunità montane
sopperendo all'inadeguatezza organizzativa dei piccoli comuni in
modo da incentivare anche lo svolgimento delle funzioni
associate, evitare la frammentazione e la dismissione del
patrimonio mobiliare e immobiliare. Il testo delinea la
trasformazione di diritto delle ex Comunità montane in Unioni
montane con il trasferimento a queste di tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, nonché patrimoniali. I commissari
straordinari nella prima fase provvederanno alla convocazione
dell'assemblea dei sindaci per l'approvazione dello statuto
provvisorio. E' prevista la possibilità per gli enti comunali di
recedere dall'Unione sia "ad origine" in seguito alla mancata
approvazione dello statuto provvisorio sia in un momento
successivo in corso di vita dell'Unione.
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