L'atto costitutivo della Società tra
professionisti (Stp) "deve prevedere le modalità, affinché
l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia eseguito
solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della
prestazione, con esplicita designazione del socio
professionista". E' uno dei chiarimenti forniti dal Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro, che ha appena approvato un
documento dal titolo 'Profili giuridici in tema di costituzione
e obblighi disciplinari nella Stp', che "mette in relazione il
dettato normativo con le regole interne alla professione anche
per quanto riguarda la deontologia, il segreto professionale, la
pubblicità e le incompatibilità". La disciplina, spiega il testo
dell'Ordine presieduto da Marina Calderone, indica che
"nell'oggetto sociale potranno essere comprese solo attività
professionali", giacché "il criterio della esclusività si pone a
tutela del carattere professionale della prestazione che,
diversamente, assumerebbe carattere di imprenditorialità".
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